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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA FDS IL FILO DELLA SALUTE 

 

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione scientifica denominata "Associazione scientifica FDS IL FILO DELLA SALUTE " anche in acronimo "A.S. FDS il filo della salute", con sede in Brescia - via Cremona n. 3. 

L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. 460 del 4.12.1997, dalla L. 383/2000 e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3. 

ART. 2 -DURATA 

L’ Associazione svolgerà la propria attività fino al 31.12.2050. Trascorso tale termine la durata sarà proroga di anno in anno salvo diversa decisione dell'Assemblea straordinaria degli associati.

 

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

 L’ Associazione si propone finalità di Ricerca, divulgazione, formazione e informazione scientifiche e in particolare: 

  • Attività di informazione e formazione relative al mantenimento della salute con particolare attenzione agli assunti della medicina preventive e genere specifica con lo scopo di ridurre il rischio di acquisire patologie prevenibili e di ridurre il rischio di peggiorare patologie croniche già in atto;

  • Attività di raccolta di informazioni scientifiche, basate su evidenze, relativamente alle modalità di promozione della salute in base ad un approccio genere specifico e di medicina integrata;

  • Attività di networking tra associazioni con finalità simili con particolare attenzione alla medicina genere specifica e medicina integrata;

  • Promozione di servizi di medicina integrata e progetti di ricerca al fine di documentare l’efficacia di modalità integrate di gestione della patologia cronica, con particolare attenzione a iniziative di collaborazione tra specialisti di varie discipline capaci di fornire un approccio integrato ed olistico ai pazienti con patologia cronica complessa;

  • Favorire la nascita e potrà erogare servizi di medicina integrata dove vengano messe a disposizione dei pazienti strategie terapeutiche diversificate sempre basate sull’evidenza scientifica;

  • Favorire la ricerca scientifica tesa a creare protocolli di gestione della patologia cronica con tecniche complementari;

  • Diffusione dei risultati di tali ricerche al fine di creare meccanismi virtuosi di crescita e di sviluppo di una cultura e coscienza della salute al fine di ridurre i costi pubblici della gestione della patologia cronica.

 

Sono altresì comprese nello scopo dell'Associazione:

a) la collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni nazionali ed internazionali pubbliche e private che operano per la promozione della divulgazione scientifica in Italia e all’Estero;

b) la preparazione umana, culturale e professionale idonea ad operare per gli scopi dell'Associazione;

c) la realizzazione e la gestione di attività sanitarie (in Italia e all’Estero);

d) la collaborazione con istituti universitari, scuole di specializzazione, società scientifiche e mediche al fine di sensibilizzare e preparare le persone; 

e) tutte le altre attività che possono facilitare il conseguimento del fine soprattutto procurando e raccogliendo mezzi finanziari che servano alle attività sociali, compresa la cessione di beni e servizi finalizzati al completamento e al corretto svolgersi del percorso terapeutico in corso.

L’associazione potrà aderire, stringere alleanze, stipulare accordi di collaborazione con altre associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere, che non perseguano finalità in contrasto con il presente statuto.

L'associazione è un’organizzazione a carattere volontario, democratica, la cui attività è espressione di partecipazione, pluralismo e condivisione dei valori.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

ART. 4 - GLI ASSOCIATI

 L’ Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Può essere socio qualsiasi persona fisica, senza distinzione di nazionalità, sesso, età o religione, ma anche altre Associazioni o Enti che condividano lo scopo associativo.

L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Gli associati o soci si dividono in:

  1. soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;

  2. soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;

  3. soci onorari, si considerano tali le persone che l'Associazione crede meritevoli di omaggiarne la qualifica. 

I soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

 

ART. 5 - MODALITA’ DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione d’associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L’eventuale reiezione sull’ ammissione deve essere motivata dal Consiglio Direttivo e comunicata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa. 

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati. L’ammissione di un nuovo associato è subordinata al pagamento di una quota associativa annua che sarà stabilita di anno in anno dall’Assemblea degli associati.

 

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea:

  1. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

  2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;

  4. per indegnità;

  5. per altro grave motivo

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa, da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota associativa è intrasmissibile.

 

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI 

 I soci fondatori e ordinari hanno diritto:

  1. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;

  2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

  3. ad accedere alle cariche associative;

  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

  5. a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative.

Tutti i soci:

  1. sono tenuti ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  2. sono tenuti a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

  3. sono tenuti a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;

  4. sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

  5. hanno diritto a partecipare agli eventi e corsi organizzati dalla Associazione.

 

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 Sono Organi dell'Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;

  2. il Consiglio direttivo;

  3. il Presidente dell’Associazione;

  4. Il Vicepresidente;

  5. Il Segretario-economo (organo eventuale);

  6. Direttore Scientifico (con carica di Direzione del Comitato Scientifico).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

 

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatori e ordinari ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

 

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA

 L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, una volta all'anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

  1. approva i bilanci consuntivo e preventivo;

  2. elegge i componenti del Consiglio direttivo;

  3. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;

  4. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, anche su proposta dei membri del Consiglio direttivo che accoglieranno le richieste dei soci;

  2. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, anche su proposta dei membri del Consiglio direttivo che accoglieranno le richieste dei soci;

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci con raccomandata o posta elettronica (anche ordinaria) o con messaggio telefonico, oppure mediante pubblicazione sul proprio sito internet,  almeno dieci (10) giorni (ridotti a cinque (5) giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi due (2) giorni  (ridotti a uno (1) in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

 

ART. 11 - VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

 

ART. 12 - VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti  dei soci  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il  voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

 

ART. 13 – VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario nominato in assemblea e da questi sottoscritte insieme al Presidente. 

 

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.

Esso è formato da tre o cinque membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci aventi diritto di voto. 

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio resta in carica fino alla successiva convocazione dei soci che provvederà all’integrazione del Consiglio. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Presidente convocherà, entro 10 giorni, l’Assemblea dei soci che provvederà alle nuove nomine. 

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente e può nominare un Segretario-economo.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

  2. curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;

  3. curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

  4. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;

  5. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

  6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

  7. delibera l’ammissione e l’esclusione degli associati.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due (2) consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, o con posta elettronica (anche ordinaria), o con messaggio telefonico, da inviarsi almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di due (2) riunioni annue del Consiglio direttivo, senza giustificato motivo, comporta la sua decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

 

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il primo Presidente è scelto dai soci fondatori e la carica resterà permanente fino alla morte o alle dimissioni dello stesso presidente, eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

 

ART. 16 – I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

 I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

  1. il libro degli associati;

  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

 

 

ART. 17 - IL SEGRETARIO-ECONOMO (EVENTUALE)

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e può coincidere con la figura del Vicepresidente. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare semestralmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

 

ART.18 - GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati o ai membri del Consiglio Direttivo.

 

ART. 19 -PATRIMONIO 

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

  1. da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

  2. dai contributi dei propri soci, per quote associative annuali o volontarie;

  3. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

  4. proventi derivati dalla propria attività, contributi eventuali da enti o amministrazioni, ogni ulteriore entrata che dovesse contribuire a incrementare l’attivo sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’ Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre associazioni senza fine di lucro che per legge, statuto o regolamento operino nell’ambito della promozione culturale.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART.  20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

Entro tre (3) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea. 

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione a disposizioni di tutti i soci aventi diritto di voto nei quindici (15) giorni che precedono l’Assemblea, da effettuarsi entro quattro (4) mesi dalla fine di ogni esercizio.      

 

ART. 21 -SCIOGLIMENTO

 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare, se ritenuto opportuno, uno o più liquidatori, tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

 

 ART. 22 -RINVIO

 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Statuto

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